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Finanza
Inghilterra: tre soluzioni per ogni insolvenza
13-03-2009
di
Costanza Russo -
www.lavoce.info
Con il Banking Act 2009, appena varato, la Gran Bretagna regola i dissesti bancari. Prevedendo tre ipotesi di gestione delle crisi: trasferimento della
banca insolvente ad un acquirente privato, oppure ad una "banca ponte" o
ancora, temporaneamente, allo Stato. Ecco come dovrebbero funzionare le diverse opzioni, quali casi sono contemplati, e qual è il ruolo che la legge
assegna in queste circostanze alle autorità competenti: Bank of England, Financial Services Authority, Tesoro.
Con il Banking Act 2009, appena varato, la Gran Bretagna regola i dissesti bancari. Prevedendo tre ipotesi di gestione delle crisi: trasferimento della
banca insolvente ad un acquirente privato, oppure ad una "banca ponte" o ancora, temporaneamente, allo Stato. Ecco come dovrebbero funzionare le
diverse opzioni, quali casi sono contemplati, e qual è il ruolo che la legge assegna in queste circostanze alle autorità competenti: Bank of England,
Financial Services Authority, Tesoro.
D'ora in poi i sudditi di Sua Maestà non potranno più essere colti alla sprovvista nel caso in cui una banca dovesse fallire. Infatti, il governo
inglese ha emanato la legge che disciplina le procedure di riorganizzazione o liquidazione di una banca insolvente. Con il Banking Act 2009 cambia un
aspetto tipico del sistema britannico -quello di trattare il fallimento di una banca alla stessa stregua di una società commerciale -che tanto aveva fatto
tribolare le Autorità competenti nella gestione della crisi della Northern Rock.
Coerentemente con le proposte espresse nel documento di consultazione pubblica che la precede, la legge si occupa di disciplinare tre diverse ipotesi di
risoluzione della crisi (stabilization options): a) trasferimento della banca
o parte di essa ad un acquirente privato, oppure b) ad una "banca ponte" o, ma
solo a carattere temporaneo, c) allo Stato.
Contestualmente è stato anche emanato un codice di condotta che serve a
meglio specificare i casi in cui le Autorità possono utilizzare i poteri
loro attribuiti e le modalità di utilizzo degli stessi, offrendo cosi un
quadro di estrema chiarezza e completezza circa il da farsi in situazioni di emergenza.
LE DIVERSE OPZIONI
Il governo dunque, a seconda dell'interesse che emerge caso per caso e del
tipo di istituto in crisi, può decidere o di favorire una soluzione di
mercato (acquirente privato e bridge bank) o di intervenire direttamente
(nazionalizzazione temporanea) o di farne cessare definitivamente l'attività
(liquidazione). Il requisito di fondo affinchè una banca possa essere
considerata insolvente, e quindi in crisi, è che non soddisfi più i
requisiti regolamentari richiesti per l'accesso a quel tipo di attività. In
tale valutazione, compiuta dalla Financial Services Authority (FSA), bisogna
tener conto delle specifiche condizioni del momento e del fatto che per
poter rientrare nei requisiti fissati, l'istituto avrebbe bisogno di un
aiuto finanziario straordinario da parte della banca centrale o del Tesoro.
A quel punto la FSA deve consultarsi con la Banca d'Inghilterra (BoE) e il
Tesoro e valutare il da farsi.
Se nella scelta vengono in rilievo ragioni di pubblico interesse, quali la
salvaguardia della stabilità o della fiducia dei cittadini nel sistema
finanziario inglese, o la protezione dei depositanti, la BoE può decidere di vendere tutte o parte delle azioni e delle proprietà della banca ad un
acquirente privato o di trasferirla ad una banca ponte (bridge bank), di
proprietà della BoE, in attesa di trovare un compratore. Prima di prendere
una decisione le Autorità devono però considerare l'impatto che la stessa
avrà sulle finanze pubbliche. Infatti la BoE non può esercitare alcuna
opzione senza l'autorizzazione del Tesoro, se da questa derivano oneri per lo Stato.
Il codice di condotta ci spiega meglio cosa si intenda per stabilità del
sistema, fiducia dei cittadini, protezione dei depositanti e fondi pubblici.
Sostanzialmente dice che le Autorità devono valutare se il fallimento di
quella banca potrebbe avere un impatto sistemico sulle infrastrutture di
pagamento, trading e compensazione che sono alla base del sistema bancario e
quali potrebbero essere invece le conseguenze se le Autorità decidessero di
non intervenire affatto. L'impatto sulla fiducia dei cittadini va invece
valutato sulla base delle percezioni che essi potrebbero avere quanto alla
possibilità di perdere il denaro, o di subire un'interruzione del nomale
funzionamento delle banche o quanto al verificarsi di un effetto contagio
(come dire: se è fallita la banca X allora possono fallire anche le altre!).
La protezione dei depositanti va valutata sulla base dell'efficienza del
sistema di tutela applicabile nel caso specifico, mentre nel considerare
l'impatto
sulle finanze si deve tenere ben a mente la protezione dell'interesse dei
taxpayers all'utilizzo efficiente dei soldi pubblici.
La procedura di liquidazione, invece, si applica solo al caso di banca che
esercita attività di deposito quando non sia più in grado di ripagare i
propri debiti, e se la cessazione delle attività della stessa sarebbe giusta (fair) o nel pubblico interesse. La legge autorizza poi il Tesoro a
prevedere una procedura di insolvenza ad hoc per le banche di investimento.
LA NAZIONALIZZAZIONE TEMPORANEA
Se, invece, dal fallimento di quell'ente potesse derivare una seria minaccia alla stabilità del sistema finanziario inglese o se l'intervento della BoE
fosse necessario per proteggere l'interesse pubblico nel caso in cui sia già intervenuto il Tesoro in aiuto della banca, è possibile nazionalizzare
temporaneamente l'istituto, ossia trasferirne le azioni a una società controllata al 100 per cento dallo Stato o farle gestire da un esperto
nominato dal Governo (per esempio l'Avvocato Generale del Tesoro).
In questo caso, quale dovrebbe essere il comportamento del Governo nei
confronti della banca? Di nuovo ci viene in aiuto il codice di condotta: la
nazionalizzazione deve essere l'ultima opzione preferibile e, quando
possibile, deve tendere a far ritornare la banca alla sua normale attività e
non contrastare con le regole sulla concorrenza. Nel frattempo al Governo
competono i normali diritti di un azionista e nell'immediato può anche
intervenire sulla governance della banca con poteri che variano a seconda
del tempo stimato di ritorno alla normalità. Se è previsto che la banca sia pubblica nel medio-lungo termine, allora il Tesoro potrà indicare agli
amministratori gli obiettivi in base ai quali operare. A loro competerà,
sulla base di quelle indicazioni, predisporre un businessplan completo da sottoporre all'approvazione del Tesoro. Ad ogni modo la banca dovrà operare
a condizioni di mercato e mantenere gli stessi obblighi che gravano sulla
banche commerciali.
POSSIBILI APPLICAZIONI
La legge dice un'altra cosa di non poco conto: l'unica opzione che può
essere utilizzata per l'insolvenza delle società a capo di un gruppo
bancario è la nazionalizzazione temporanea. La scelta parrebbe motivata
dalla difficoltà per un compratore privato o per una banca ponte di
acquistare o gestire un intero gruppo insolvente, per cui la proprietà
pubblica sembrerebbe dare più adeguate garanzie di continuità. Viene però in mente la situazione attuale, per cui il governo inglese ha già
nazionalizzato la Northern Rock, è proprietario degli asset della Bradford&Bingley, ha il 70 per cento di RBS e il 65 per cento di Lloyds, per
non contare i prestiti fatti alle banche nell'ambito dei piani di
salvataggio. Ci si domanda: se queste non dovessero essere più in grado di
pagare i propri debiti e una soluzione di mercato non fosse possibile,
verranno nazionalizzate?
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